Art. 5.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree di cui agli articoli 3 e 4 destinate alla pratica del naturismo.
      2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e assicurare un'adeguata identificazione che consenta di distinguerle da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo. Gli accessi devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.